E’ stato pubblicato il decreto contenente il nuovo regolamento (DPR 151 del 1 agosto 2011).
Con questo decreto la prevenzione incendi cambia radicalmente, anche se lo schema del nuovo regolamento appare essere simile a quello vigente con le norme appena abrogate. Infatti, anche se si parla ancora di CPI e se l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è più o meno lo stesso, nei fatti la maggior parte dei controlli sui progetti da parte dei VVF scompare.
Il DPR 151 pone sotto il regime dell’autocertificazione (cioè della SCIA, segnalazione certificata di inizio attività) i gruppi di attività che costituiscono la maggior parte di quelle considerate più pericolose per incendio o esplosione. Per tali gruppi di attività, una volta presentata l’autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all’avvio dell’attività, ampliando lo schema che a suo tempo è stato introdotto per i piccoli serbatoi di gpl.
Un’altra novità, che in realtà è solo l’adeguamento della normativa di prevenzione incendi alle regole generali sull’avvio delle attività produttive, riguarda la presentazione per via telematica delle domande e della documentazione allegata. In questo caso, però, la previsione della norma si scontra con una realtà dei fatti che è radicalmente diversa: la maggior parte degli enti locali, a distanza di anni dall’introduzione degli obblighi di rendere telematici i SUAP, continua a non mettere a disposizione delle imprese i servizi telematici, con il conseguente svuotamento delle norme che continuano ad essere emanate. Questo è ad esempio il caso degli articoli del nuovo regolamento sul raccordo con i SUAP, di cui solo pochissimi ci risultano in grado di operare secondo gli standard fissati dalle norme.
Tra le altre novità ricordiamo la nuova classificazione delle attività soggette ai controlli. In base alla classe in cui ricadono (A, B o C) , le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione:
- per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni