Estensione della tutela ad alcune tipologie di lavoratori (ad esempio lavoratori autonomi, lavoratori a progetto, socio lavoratore di cooperativa o di società anche di fatto, associato in partecipazione, tirocinanti, volontari, lavoratori socialmente utili ecc) nel caso in cui utilizzino attrezzature di lavoro e frequentino i luoghi di lavoro del datore di lavoro o del committente;
La centralità del sistema di prevenzione, oltre che sul lavoratore, si sposta sui preposti e sui dirigenti ferma restando la responsabilità del datore del lavoro. Su queste due figure il legislatore pone l’accento sulla definizione dei compiti e delle responsabilità e soprattutto sulla necessità della loro formazione per una corretta attuazione del sistema di sicurezza;
Elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenze nelle attività in regime di appalto, di contratto d’opera e di somministrazione e consegna di copia di esso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Definite le modalità, i requisiti di validità e di efficacia dell'istituto della delega di funzioni;
Scompare l'obbligo di inviare all'organo di vigilanza ASl e Direzione Provinciale del Lavoro la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Obbligo di attribuire data certa al documento di valutazione dei rischi;
Obbligo di predisporre il piano di miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
Obbligo di nominare da parte dei lavoratori il rappresentante per la sicurezza. Viene istituito il rappresentante di comparto e di sito produttivo.