La legge 248/2006 che ha convertito con modifiche il cosiddetto decreto Bersani prevede tra le altre cose che a partire dal 1 ottobre 2006 tutto il personale che interviene in un cantiere edile dovrà esporre un tesserino di riconoscimento munito di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Le aziende hanno l’obbligo di fornire i tesserini ai propri dipendenti mentre i lavoratori autonomi dovranno provvedere autonomamente. Sono previste sanzioni amministrative per gli inadempienti: per i datori di lavoro (da 100 a 500 euro per dipendente) ma anche per i lavoratori che, pur muniti del tesserino, non lo espongono (da 50 a 300 euro). E' senz'altro opportuno che, contestualmente alla consegna del tesserino, l'impresa si faccia firmare una ricevuta dal lavoratore; (fac simile in allegato) Alcune precisazioni in attesa che la preannunciata circolare ministeriale fornisca qualche indicazione in più rispetto al mero testo della norma:
Chi è soggetto all’obbligo di esporre il tesserino.
Sostanzialmente tutti i soggetti che a vario titolo intervengono in un cantiere edile, sia dipendenti che autonomi: edili, idraulici, elettricisti, montatori di serramenti ecc...insomma chiunque si trovi a lavorare in un cantiere edile. In un’ottica cautelativa e salvo che successive circolari non dispongano diversamente, si ritiene che l’obbligo riguardi anche gli autisti che effettuano consegne nel cantiere limitatamente, com’è ovvio, al tempo di permanenza nel cantiere medesimo.
Nel contesto della norma, “lavoratore autonomo” va inteso in senso ampio e quindi non solo il titolare di ditta individuale senza dipendenti ma anche il titolare con dipendenti, i soci di SNC e gli amministratori di società di capitali, sempre beninteso che prestino la loro opera in cantiere.
Caratteristiche del tesserino.
La norma non fornisce particolari indicazioni limitandosi a dire che deve essere munito di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Concretamente si consiglia di riportare sul tesserino, oltre alla foto, i seguenti dati::
· quanto all’impresa: la Ragione o denominazione sociale esatta e completa e l’indirizzo della sede sociale;
· per il dipendente: nome e cognome del lavoratore e data di nascita dello stesso (la data di nascita a nostro avviso non sarebbe necessaria ma dato che, da indiscrezioni, la circolare ministeriale in via di predisposizione conterrebbe questa indicazione, consigliamo di adeguarci)
E’ opportuno aggiungere una parola che indichi il rapporto che intercorre tra impresa e lavoratore, quindi per l’operaio la parola “dipendente”, per l’autonomo “titolare”, “socio”, “amministratore” a seconda del caso.
Qualche esempio:
Tesserino per dipendente:
Azienda: Rossi SNC di Rossi Mario e C.
Via La Spezia 52/a - Parma
dipendente: Luigi Neri
nato il 10/4/1960
Tesserino per ditta individuale senza dipendenti:
Azienda: Rossi Mario
Via La Spezia 52/a - Parma
Rossi Mario
nato il 10/4/1960
TITOLARE
Tesserino per socio di SNC
Azienda : Rossi SNC di Rossi Mario e C.
Via La Spezia 52/a - Parma
Rossi Mario
nato il 10/4/1960
SOCIO
Riteniamo che qualunque tesserino che riporti, oltre alla fotografia della persona, i dati sopraindicati sia in regola con le prescrizioni della norma; nel caso estremo dunque un semplice cartoncino con la foto pinzata e i dati di cui sopra riportati con un pennarello, purché in caratteri chiaramente leggibili, deve considerasi adeguato. Poi è senz’altro opportuno optare per tesserini plastificati onde impedirne un rapido deterioramento, c’è chi vorrà inserire nel cartellino anche il logo dell’impresa e così via; però tutte queste valutazioni trascendono le prescrizioni della norma e hanno a che fare con considerazioni di altro tipo: immagine dell'azienda, praticità ecc...e a questo proposito l'impresa si regolerà come meglio crede.